Soggetti passivi Iva in Italia

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Ulteriori informazioni 
  1. Introduzione
  2. Chi sono i soggetti passivi Iva?
    1. Soggetti passivi Iva secondo l’ordinamento europeo
    2. Soggetti passivi Iva secondo l’ordinamento italiano
    3. Chi non è soggetto passivo Iva
  3. La fatturazione per i soggetti passivi Iva
  4. I tre presupposti per l’applicazione dell’Iva
  5. Territorialità Iva per i soggetti passivi
    1. Che cosa si intende con il principio di territorialità?
  6. Quando non si applica l’Iva
    1. Operazioni non imponibili
    2. Operazioni esenti
    3. Operazioni escluse
  7. Detrazione dell’Iva per i soggetti passivi

L'Iva (imposta sul valore aggiunto) rappresenta un elemento cruciale nella gestione fiscale delle attività commerciali in Italia. Se hai un'attività che opera in Italia o se stai pensando di espanderti in questo Paese, comprendere chi è il soggetto passivo Iva e quali sono i suoi obblighi fiscali è fondamentale per una gestione aziendale efficiente e conforme. In questo articolo, analizzeremo la definizione di soggetto passivo Iva, chi rientra in questa categoria, quali sono gli obblighi di fatturazione e quali possibilità di detrazione dell'Iva sussistono.

Contenuto dell'articolo

  • Chi sono i soggetti passivi Iva
  • La fatturazione per i soggetti passivi Iva
  • I tre presupposti per l'applicazione dell'Iva
  • Territorialità Iva per i soggetti passivi
  • Quando non si applica l'Iva
  • Detrazione dell'Iva per i soggetti passivi

Chi sono i soggetti passivi Iva?

Soggetti passivi Iva secondo l'ordinamento europeo

Secondo l'articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE, il significato di soggetto passivo Iva è: chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tale attività. Sono considerate attività economiche:

  • ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle relative alla libera professione;

  • lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

Viene considerato inoltre soggetto passivo ogni persona che effettui a titolo occasionale la cessione di un mezzo di trasporto nuovo spedito o trasportato a destinazione dell'acquirente dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di uno Stato membro ma nel territorio della Comunità.

Soggetti passivi Iva secondo l'ordinamento italiano

Secondo l'ordinamento italiano, i soggetti passivi Iva sono coloro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette a Iva nell'ambito dell'esercizio di imprese, arti o professioni (come definite dagli artt. 4 e 5 del DPR 633/72). Sono inoltre considerati soggetti passivi Iva coloro che, nell'esercizio di tali attività, effettuano importazioni o operazioni intracomunitarie.

I soggetti passivi Iva (i cosiddetti "contribuenti di diritto") sono obbligati ad addebitare l'Iva in fattura come maggiorazione del prezzo dei beni o servizi venduti, mentre i consumatori ("contribuenti di fatto") sostengono di fatto l'onere dell'imposta, anche se non ne deriva poi alcun obbligo o adempimento nei confronti dell'Erario. I soggetti passivi Iva, invece, dovendo addebitare l'Iva su ciò che vendono, diventano debitori verso il Fisco dell'Iva addebitata relativamente alle operazioni imponibili (anche intracomunitarie) effettuate. I soggetti passivi sono sempre tenuti agli adempimenti di documentazione e registrazione delle operazioni soggette a Iva, anche nel caso in cui non siano effettivamente tenuti al pagamento dell'imposta. (art. 17/1 del DPR 633/1972; art. 44/1, I, D.L. n. 331/1993).

Chi non è soggetto passivo Iva

Non sono considerati soggetti passivi Iva i privati o i soggetti passivi stessi quando agiscono per proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti. Nonostante i privati consumatori finali siano i soggetti su cui ricade di fatto l'imposta (in quanto non possono recuperare l'imposta versata), questi non vengono considerati soggetti passivi Iva, perché non hanno alcun obbligo o rapporto tributario con l'Agenzia delle Entrate.

La fatturazione per i soggetti passivi Iva

I soggetti passivi d'imposta che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili hanno l'obbligo di emissione della fattura. In Italia tale fattura, dal 1° gennaio 2019, deve essere emessa in formato elettronico con invio al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

L'emissione della fattura è obbligatoria sia quando la vendita di un bene o la fornitura di un servizio avviene tra soggetti titolari di partita Iva, ovvero nelle transazioni B2B (Business to Business), sia quando il prestatore è un soggetto passivo Iva e il committente è un consumatore finale, rientrando così nelle operazioni B2C (Business to Consumer).

Per emettere correttamente una fattura elettronica, occorre avvalersi di un apposito software di fatturazione elettronica e assicurarsi che la fattura contenga i seguenti dati:

  • Data di emissione della fattura
  • Numero univoco progressivo della fattura
  • Dati dell'emittente (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio)
  • Numero di partita Iva
  • Dati del committente (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio)
  • Numero di partita Iva del committente o, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento. In caso di fattura verso un privato, occorre inserire il codice fiscale, in quanto si tratta di un consumatore finale non dotato di numero di partita Iva.
  • Descrizione, quantità e prezzi dei prodotti/servizi oggetto dell'operazione
  • Data in cui è effettuata la cessione di beni/la prestazione di servizi
  • Data in cui è corrisposto il pagamento, se diversa dalla data di emissione della fattura
  • Aliquota Iva e imponibile
  • Codice destinatario per le fatture a un'impresa o a un libero professionista e codice univoco per le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione; in caso di fattura verso un privato, occorre inserire il codice "0000000" nel campo del codice destinatario

I tre presupposti per l'applicazione dell'Iva

L'imposta sul valore aggiunto si applica secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del DPR 633/1972, che stabilisce come "L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate".
Per l'applicazione dell'Iva, è necessario che siano rispettati tre presupposti fondamentali:

  • Presupposto oggettivo
    L'operazione in questione deve rientrare tra la cessione di beni o la prestazione di servizi, come stabilito dagli articoli 2 e 3 del DPR.

  • Presupposto soggettivo
    L'Iva è applicabile solo alle transazioni effettuate da soggetti che esercitano abitualmente un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

  • Presupposto territoriale
    L'imposta si applica esclusivamente alle operazioni che avvengono all'interno del territorio italiano.

Territorialità Iva per i soggetti passivi

Il principio di territorialità rappresenta il criterio essenziale per determinare il luogo di applicazione dell'Iva sulle operazioni eseguite o ricevute dai soggetti passivi d'imposta all'interno del territorio nazionale.

Che cosa si intende con il principio di territorialità?

Affinché si realizzi un'operazione rilevante ai fini Iva, occorre che la cessione di beni o la prestazione di servizi si consideri effettuata nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda le cessioni di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili oppure beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione esistenti nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda la prestazione di servizi generici, si considerano effettuate in Italia se rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (B2B) e, per le prestazioni di servizi specifici, se rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (B2C).

Quando non si applica l'Iva

Esistono tre principali categorie di operazioni in cui l'Iva non viene applicata in Italia: operazioni non imponibili, operazioni esenti e operazioni escluse.

Operazioni non imponibili

Le operazioni non imponibili riguardano la vendita di beni e la prestazione di servizi nei rapporti con l'estero. In questi casi, pur rimanendo gli obblighi relativi alla fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva, l'imposta non viene addebitata al cliente. Le principali operazioni rientranti in questa categoria sono:

  • Esportazioni
  • Operazioni assimilate alle esportazioni
  • Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
  • Cessioni ai viaggiatori extracomunitari
  • Operazioni con San Marino e Città del Vaticano
  • Operazioni effettuate nell'ambito dei rapporti regolati da trattati e accordi internazionali
  • Cessioni intracomunitarie

Operazioni esenti

Le operazioni esenti sono specifiche transazioni di beni e servizi che la normativa individua esplicitamente come non soggette a Iva. Tra queste rientrano, ad esempio, le prestazioni sanitarie, le attività educative e culturali, nonché alcune operazioni immobiliari. L'elenco completo è consultabile nell'articolo 10 del DPR 633/1972. Anche per queste operazioni restano in vigore gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, ma l'Iva non viene applicata al cliente.

Operazioni escluse

Le operazioni escluse dall'Iva sono quelle per cui manca almeno uno dei presupposti fondamentali (oggettivo, soggettivo o territoriale) per l'applicazione dell'imposta. Ne sono un esempio gli interessi moratori o l'importo sugli imballaggi. Queste operazioni, essendo escluse dal campo Iva, non richiedono la fatturazione né la registrazione e non permettono la detrazione dell'Iva sugli acquisti correlati.

Restare al corrente delle normative fiscali in continua evoluzione può essere difficile per la tua attività. Per rispondere a questa esigenza sono disponibili funzionalità automatizzate come Stripe Tax, che monitora le transazioni e ti comunica quando e dove devi registrarti per riscuotere le imposte. Inoltre, calcola automaticamente l'importo giusto delle imposte e ti aiuta a presentare le dichiarazioni tramite i nostri partner accreditati o di accedere a report dettagliati, utili per presentare le dichiarazioni in autonomia.

Detrazione dell'Iva per i soggetti passivi

La detrazione Iva è una procedura che permette ai soggetti passivi Iva di detrarre l'importo dell'imposta sul valore aggiunto pagata sugli acquisti effettuati nell'ambito delle proprie attività aziendali dai loro debiti Iva. A livello pratico, ciò significa che un'impresa può ridurre l'importo dell'Iva dovuta allo Stato sottraendo quella già versata sui beni o servizi acquistati nell'esercizio della propria attività economica.

Affinché il soggetto passivo Iva possa detrarre l'Iva, devono sussistere le seguenti condizioni:

  • Corretto esercizio della rivalsa Iva da parte del cessionario/prestatore (per rivalsa Iva si intende il trasferimento dell’imposta al cliente, permettendo al fornitore di recuperare l’importo versato; questo avviene applicando l'Iva direttamente sulla fattura emessa).
  • Inerenza dell'operazione rilevante: ci deve essere un nesso immediato e diretto tra gli acquisti e l'attività d'impresa.
  • Inesistenza di una delle condizioni di indetraibilità (artt. 19-bis1 e 19-ter del DPR 633/72).
  • La detrazione è consentita solo qualora vengano effettuate operazioni imponibili o non imponibili; non è possibile detrarre l'Iva per operazioni esenti o non soggette.

I contenuti di questo articolo hanno uno scopo puramente informativo e formativo e non devono essere intesi come consulenza legale o fiscale. Stripe non garantisce l'accuratezza, la completezza, l'adeguatezza o l'attualità delle informazioni contenute nell'articolo. Per assistenza sulla tua situazione specifica, rivolgiti a un avvocato o a un commercialista competente e abilitato all'esercizio della professione nella tua giurisdizione.

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